DELIBAZIONE SENTENZA NULLITA’ MATRIMONIO EMESSA DAL TRIBUUNALE ECCLESIASTICO

Il matrimonio continua a rappresentare la pietra miliare del nostro Diritto di famiglia, nonostante negli ultimi tempi si assista ad una sempre maggiore diffusione della famiglia di fatto. 

L’articolo 29 della Costituzione parla di “famiglia come società naturale fondata sul matrimonio” e il nostro codice civile per matrimonio intende sia l’atto vero e proprio delle nozze, sia il legame/rapporto che viene ad instaurarsi tra gli sposi. 

La Chiesa Cattolica considera il matrimonio un sacramento regolato dal Codice di diritto canonico e pertanto rilevante anche dal punto di vista religioso. 

Il matrimonio più diffuso in Italia è senza dubbio quello concordatario comunemente definito con l’espressione “sposarsi in Chiesa”. Esso viene celebrato, davanti alla comunità, dal ministro della Chiesa Cattolica (il sacerdote), considerato Ufficiale dello Stato Civile che fa sì che l’atto abbia valore (non solo come sacramento) come “contratto” con effetti giuridici nel momento in cui viene trascritto nei registri dello Stato Civile Italiano. Si chiama “concordatario” quindi proprio perché nasce dal Concordato Lateranense concluso tra Santa Sede e Stato in seguito all’accordo del 1984 intercorso tra  Stato e Chiesa.

Affinchè la sentenza di nullità del matrimonio emessa da un Tribunale ecclesiastico possa  produrre effetti anche nello Stato Italiano, deve essere oggetto del procedimento di delibazione presso la Corte di Appello, competente per territorio. 

Tale procedimento potrà essere avviato solo nel caso in cui si sia ottenuto l’exequatur, il decreto di esecutività, da parte del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. Pertanto le sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio acquistano efficacia giuridica nel nostro ordinamento mediante la procedura di delibazione. In ogni caso è bene chiarire che il matrimonio religioso, per la Chiesa, una volta celebrato, viene considerato indissolubile, ovvero non può più essere “annullato”, tutt’al più potrà essere, nei casi di seguito elencati, dichiarato inesistente fin dalla sua celebrazione. 

Pertanto il Diritto Canonico considera cause di nullità del matrimonio : gli impedimenti, i vizi del consenso ed i difetti di forma.

Gli  impedimenti sono 12 :

1.età:la donna deve avere almeno 14 anni e l’uomo 16;

2.impotenza : quando un coniuge sia incapace di copulare già prima del matrimonio;

3.legame: uno dei coniugi non deve essere già sposato;

4.differenza di culto : entrambi i coniugi devono aver ricevuto il Battesimo Cattolico;

5.ordine: non può sposarsi l’uomo già ordinato;

6.voto: colui che ha fatto voto di castità non può sposarsi;

7.rapimento: i nubendi devono essere stati liberi nella scelta di sposarsi;

8.crimine: il coniuge non deve aver ucciso l’altrui o il proprio partner;

9. consanguineità: divieto di matrimonio tra madre e figlio;

10. affinità: divieto di matrimonio con la madre o la figlia dell’ex moglie;

11. pubblica onestà: una donna non può sposare il figlio dell’uomo con cui ha convissuto;

12. parentela acquisita: non si può sposare la madre, la figlia o la sorella di una ragazza adottata.

I vizi del consenso sono 9 :

  1. incapacità per mancanza di sufficiente uso della ragione;
  2. incapacità per difetto di discrezione di giudizio;
  3. incapacità psichica;
  4. ignoranza sull’essenza del matrimonio;
  5. errore di persona fisica o su una qualità della medesima;
  6. dolo : quando il consenso del coniuge è stato ottenuto mediante raggiro;
  7. esclusione (o simulazione): se i coniugi nel momento in cui si sposano escludono una o alcune caratteristiche essenziali del matrimonio. In fase processuale si distinguono varie forme di esclusione e precisamente:
  • esclusione totale
  • esclusione della prole
  • esclusione dell’indissolubilità
  • esclusione della fedeltà
  • esclusione del bene dei coniugi

8. Condizione futura : se il matrimonio viene contratto con la condizione che, per esempio, il partner dovrà trovare lavoro;

9. violenza o timore grave: se il matrimonio viene a costituire l’unica “scappatoia” per liberarsi da una condizione di violenza o timore grave.

Infine, perché il matrimonio canonico sia valido, non deve presentare difetti di forma, ossia deve rispettare le formalità previste dal diritto della Chiesa Cattolica, sottoposte a variazioni nel corso della storia e sancite dal Codice di Diritto Canonico e dai testi liturgici (il Rito del matrimonio). 

  PROCEDIMENTO DI DELIBAZIONE 

La procedura di delibazione prevede la compilazione di una domanda prestampata (con allegati alcuni documenti fra i quali : atto di matrimonio, copia del decreto di ratifica del Tribunale di seconda istanza, ecc.) che deve essere depositata presso il Tribunale della Segnatura Apostolica, il quale emetterà il già citato decreto (exequatur). Tale decreto viene richiesto al Tribunale di seconda Istanza, quello cioè che ha confermato il procedimento di primo grado con la ratifica, che dovrà verificare la corretta applicazione del Diritto Canonico ad opera dei Tribunali ecclesiastici.

I coniugi, necessariamente assistiti da un avvocato, possono instaurare il giudizio di delibazione presentando la domanda disgiuntamente (uno solo di essi) mediante atto di citazione da notificare necessariamente all’altro coniuge, in questo caso il procedimento seguirà il più lento rito ordinario; oppure presentando la domanda congiuntamente (entrambe le parti) alla Corte d’Appello, nel qual caso il ricorso seguirà il rito camerale, più rapido del precedente. Instaurato il procedimento, la Corte d’Appello compie tutti gli accertamenti necessari a verificare l’esistenza degli elementi  previsti dalla normativa per riconoscere esecutorietà ed efficacia giuridica alla sentenza di nullità del matrimonio. 

Tale procedimento si presenta lungo e complicato, in quanto la Corte potrebbe anche rifiutare la delibazione, pertanto è consigliabile rivolgersi ad un legale specializzato in  tale materia che ne accerti l’esistenza dei presupposti prima di intraprendere l’eventuale  giudizio.

In particolare la Corte d’Appello ha il compito di verificare che : 

-  sussista la sua competenza territoriale;

- l’atto di citazione sia regolare;  

- siano state pronunciate le due sentenze conformi da parte dei Tribunali ecclesiastici e l’esecutività del Supremo Tribunale;

- il matrimonio di cui sia stata pronunciata la nullità, sia un matrimonio concordatario;

- le parti, durante il giudizio canonico, abbiano esercitato il diritto di agire e resistere;

- la sentenza ecclesiastica di nullità non contrasti con una sentenza definitiva emessa nell’ordinamento italiano;

- non esista, all’interno dell’ordinamento italiano, un giudizio pendente relativo alla nullità del matrimonio, tra i medesimi coniugi che abbia avuto inizio prima della definitività della sentenza canonica;

- la sentenza del tribunale ecclesiastico non contrasti con l’ordine pubblico italiano, l’eventuale contrasto è rilevabile d’ufficio. Non sono “delibabili “ infatti, le sentenze in cui sia stato violato il principio di buona fede e dell’affidamento incolpevole di uno dei coniugi. 

Anche la durata temporale del matrimonio può costituire causa di impedimento alla delibazione, infatti la Corte di Cassazione ha stabilito che non potrà produrre effetti  la sentenza che si riferisca ad un matrimonio nel quale la convivenza tra coniugi abbia avuto una durata superiore ai tre anni.

Quando, al momento della celebrazione delle nozze, un coniuge ignori, senza colpa, la causa della nullità, la Corte d’Appello, nella sentenza di delibazione, può disporre, a vantaggio del partner in buona fede, dei provvedimenti economici provvisori di durata non superiore ai tre anni, trascorsi i quali, sarà poi il Tribunale competente a decidere sulla loro definitività.

Il procedimento di delibazione termina con la trascrizione della stessa nel Registro dello Stato Civile del Comune in cui è stato registrato l’atto di matrimonio.

La delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità  disposta dalla Corte d’Appello, pone fine al matrimonio fin dalla sua celebrazione (ex tunc) e quindi il matrimonio perde la sua efficacia, anche nell’ordinamento civile italiano, fin dal momento in cui è stato celebrato, ma rimangono efficaci i diritti e i doveri degli ex coniugi nei confronti della prole. Pertanto, in presenza della sentenza di delibazione, il divorzio richiesto in precedenza dalle parti diventa inutile, perché il matrimonio è stato già dichiarato nullo e quindi  inesistente, ma nel caso in cui la sentenza di divorzio sia stata già emessa, continuerà a produrre i propri effetti patrimoniali e personali tra le parti.

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