SEPARAZIONE CONIUGALE

La separazione personale dei coniugi è un istituto giuridico, previsto dal nostro diritto, regolamentato dal codice civile (art. 150 c.c. e segg.), da quello di procedura civile e da altre leggi speciali, che via via si sono succedute nel tempo.

Essa consente a due persone unite in matrimonio di sospendere alcuni effetti di quest’ultimo a causa dell’intervenuta intollerabilità della convivenza o semplicemente a causa del venir meno dell’affectio coniugalis. A tal proposito, una volta ottenuta la separazione, i coniugi, pur mantenendo il loro status, saranno autorizzati a vivere separatamente, cessando al contempo gli obblighi della coabitazione e della fedeltà.

La separazione può essere consensuale o giudiziale :

  • è consensuale (art. 158 c.c.) quando i coniugi congiuntamente presentano in Tribunale un accordo che contiene le condizioni alle quali i due si impegnano ad ottemperare. Condizioni che riguardano la spartizione dei beni in comunione, l'affidamento dei figli e  tutte le altre questioni connesse ad una separazione. 

Il procedimento può a sua volta essere di ben tre tipologie :

  • tramite presentazione di ricorso in Tribunale, sulla base del quale il Presidente fissa una data per l’udienza presidenziale  – tramite decreto -, nella quale i coniugi dovranno comparire, ribadendo la loro volontà di separarsi alle condizioni espresse all’interno del ricorso stesso. Il Tribunale valuterà le citate condizioni e qualora queste non siano contrarie ai diritti inderogabili di solidarietà familiare, emetterà un provvedimento di omologazione
  • con la nuova legge 10/11/2014 n. 162, i coniugi possono scegliere di separarsi tramite la procedura di negoziazione assistita, che consente loro di separarsi in tempi rapidi e con minor dispendio di denaro, senza presentarsi in Tribunale, avvalendosi del solo ausilio dei rispettivi legali, all’uopo nominati. Essa è preceduta da un accordo (detto convenzione di negoziazione) nel quale le parti si impegnano ad utilizzare questo nuovo strumento, stabilendo un termine nel quale concludere la conciliazione (la procedura può durare da un minimo di 1 mese ad un massimo di 4 mesi). Una volta raggiunto l’accordo, i legali delle parti raccoglieranno le firme dei rispettivi clienti e lo sottoporranno  al controllo del procuratore della Repubblica. Il quale rilascerà un nullaosta, che entro 10 giorni dovrà essere trasmesso all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove il matrimonio era stato registrato
  • la citata legge 10/11/2014, n. 162 - ha concesso ai coniugi la facoltà di rivolgersi agli Uffici Comunali per separarsi consensualmente (anche senza l’assistenza di legali, la cui presenza è facoltativa). Il tal caso i coniugi si presenteranno dinnanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza di uno dei due o del Comune presso cui è stato celebrato il matrimonio o nel Comune dove è stato trascritto il matrimonio celebrato all'estero, chiedendo di volersi separare. Gli verrà fissata la data per un primo incontro, nel quale si dovranno presentare entrambi onde dichiarare dinnanzi all’Ufficiale dello Stato Civile di voler addivenire ad una separazione consensuale. Trascorsi 30 giorni, verrà poi fissato un ulteriore incontro  per confermare la volontà separatizia, incontro con il quale si conclude la procedura di separazione. Si badi bene : vi sono alcuni casi nei quali non si può accedere a questa procedura e quindi gioco forza, bisogna scegliere tra le due precedentemente illustrate (ricorso in Tribunale, oppure procedimento di negoziazione assistita). Ciò perché  :
  • l’accordo non può contenere patti riguardanti trasferimenti patrimoniali o di natura economica (ad esempio la cessione di quote di proprietà di un bene immobile, assegni di mantenimento, assegnazione casa coniugale)
  • non è possibile esperire detta procedura in presenza di figli minori, figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, figli portatori di handicap gravi o incapaci
  • è giudiziale quando i due coniugi non sono riusciti a reperire un accordo e pertanto uno dei due si rivolge al Tribunale onde ottenere una sentenza di separazione per essere autorizzato a vivere separato alle condizioni che egli richiede. Trattasi di un vero e proprio processo (con caratteristiche particolari, ovvero è un rito speciale) che ha inizio tramite ricorso. Il Presidente del Tribunale competente fissa – con decreto - una data di udienza nella quale dovranno comparire entrambi i coniugi con l’assistenza dei rispettivi legali, al proposito nominati. In detta udienza il Presidente esperirà un tentativo di conciliazione, che se negativo, darà il via all’iter processuale dinnanzi al giudice istruttore, all’uopo nominato dal Presidente. Prima però di iniziare l’istruttoria il Presidente emette una ordinanza contenente i provvedimenti “temporanei ed urgenti” relativi ai profili economici (mantenimento figli o coniuge), all’affidamento della prole, ai termini in cui presentare le memorie di costituzione in giudizio e difensiva. Detta ordinanza è immediatamente esecutiva, ma è reclamabile dinnanzi alla Corte di Appello. Successivamente a ciò, inizia la fase dinnanzi al giudice istruttore, che è tale e quale ad un processo ordinario. Nel corso di tale fase, il giudice vaglierà le richieste della parti (richiesta di addebito, affidamento dei figli, divisione del patrimonio familiare) assumendo le prove, ascoltando i testimoni, ecc. Una volta giunto a conclusione il processo, il tribunale emette la sentenza di separazione, che potrà essere impugnata come ogni ordinaria sentenza. Qualora da una delle parti sia stato chiesto l’addebito, il Tribunale disporrà anche su questo punto. In particolare se verificherà che il matrimonio è fallito a causa della violazione dei doveri del matrimonio da parte di un coniuge, gli addebiterà la separazione, con la conseguenza che quest’ultimo non avrà diritto all’assegno di mantenimento (al massimo potrà vedersi riconoscere solo un diritto alimentare) e perderà i diritti successori. Con la sentenza, il Tribunale stabilirà sull’affidamento dei figli, circa la assegnazione della casa coniugale, l’importo dell’assegno di mantenimento in favore della prole e dell’eventuale assegno di mantenimento in favore di uno dei due coniugi. 

La separazione di fatto non ha alcuna rilevanza sotto il profilo giuridico, pur potendo essa essere un presupposto per domandare la separazione legale. Di certo un coniuge che si allontana dalla casa familiare per andare a vivere altrove e per proprio conto, manifesta in modo esplicito di non nutrire più l’affectio coniugalis e realizza una vera e propria separazione di fatto, dalla quale possono discendere anche degli effetti sotto l’aspetto penale qualora detto soggetto oltre ad abbandonare senza preavviso la famiglia, violi gli obblighi di assistenza familiare. Infatti in tal caso esso incapperà nel reato previsto dall’art. 570 cp, che tutela l’interesse di un soggetto ad essere assistito dai propri familiari, sia sotto il profilo economico e fisico, sia dal punto di vista morale. La ratio della norma infatti trova il proprio fondamento nel voler “punire penalmente colui che si sottrae ai doveri di solidarietà, derivanti dall’assunzione del ruolo di genitore o dallo status di coniuge”. 

Via Rocca Sinibalda 10 - 00199 Roma mail : Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Pec: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | Copyright 2015 Studio Legale Stefania Zarba Meli | Tutti i diritti riservati | P.IVA 07256481008
Web design: Visual.it