COSA PREVEDE IL NUOVO “CODICE ROSSO”

Dopo accesi dibattiti e complessi iter normativi, il 25 luglio ha visto la luce il “codice rosso” (L.69/19).

Lungamente atteso dalle vittime di reati di stalking, abusi e maltrattamenti in famiglia, violenze sessuali, nonchè da tutti gli operatori di giustizia che, quotidianamente, combattono al loro fianco per tutelare con impegno, professionalità, energia e passione i diritti più basilari delle donne, calpestati in nome di un amore “malato”, che di amore non ha davvero nulla.

Dopo accesi dibattiti e complessi iter normativi, il 25 luglio ha visto la luce il “codice rosso” (L.69/19), lungamente atteso dalle vittime di reati di stalking, abusi e maltrattamenti in famiglia, violenze sessuali, nonchè da tutti gli operatori di giustizia che, quotidianamente, combattono al loro fianco per tutelare con impegno, professionalità, energia e passione i diritti più basilari delle donne, calpestati in nome di un amore “malato”, che di amore non ha davvero nulla.

Si tratta dunque di un vero e proprio “codice rosso” investigativo e giudiziario, analogo a quello previsto in ambito ospedaliero, in cui le vittime di violenza domestica o di genere – in gran maggioranza donne e minori - dovranno essere sentite  “obbligatoriamente” dai pubblici ministeri, e d’urgenza, entro tre giorni dall’iscrizione dei fatti denunciati nel registro delle notizie di reato (altrimenti l’indagine non potrà essere chiusa).

La prima nota di merito della nuova riforma, consiste, quindi nel fatto che, denunciati tali reati, potranno essere applicati con maggior rapidità alcuni provvedimenti di protezione per le vittime. 

La polizia giudiziaria, dopo aver acquisito la notizia di reato, dovrà riferire immediatamente al Pubblico Ministero (anche in forma orale), il quale  a sua volta, entro tre giorni dall’iscrizione di detta notizia di reato, dovrà assumere informazioni dalla persona offesa (giorni che possono arrivare fino ad un massimo di sei qualora vi siano particolari esigenze di tutela dei minori e di riservatezza delle indagini).  

Quanto alle misure cautelari e di prevenzione (custodia in carcere, arresti domiciliari con o senza braccialetto elettronico, obbligo di firma in commissariato o in caserma …), sono state apportate importanti modifiche relativamente al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla p.o.; all’introduzione di procedure di controllo con l’uso del braccialetto elettronico o di altri strumenti analoghi; all’estensione delle misure di prevenzione anche al reato di maltrattamenti contro familiari.

Anche il novero dei reati è stato ampliato, con la previsione di quattro nuove figure delittuose e con un importante inasprimento sia delle sanzioni irrogabili che delle aggravanti per le fattispecie già disciplinate. I nuovi delitti sono dunque:

  • Il Delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate:  revenge porn”;
  • Il Delitto di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso: “sfregio”;
  • Il Delitto di costrizione o induzione al matrimonio;
  • Il Reato di violazione del divieto di allontanamento dalla casa familiare e di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla p.o.

Inoltre, per alcuni delitti, come la violenza sessuale, la vittima può sporgere querela fino a 12 mesi.

Considerata altresì la delicatezza della materia, sono stati predisposti dei corsi professionali specifici per le forze dell’ordine, affinchè gli operatori siano sempre più preparati ad approcciare le vittime con l’attenzione e la cura che certe vicende necessitano, e adottino dei protocolli per la prevenzione e la valutazione del rischio di reiterazione di determinati abusi o condotte violente.

Ma vediamo nello specifico cosa prevedono ora i nuovi reati e quali sono le pene applicabili:

  1. Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate (cd. revenge porn). E’ un delitto punito con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 5mila a 15mila euro: la pena si applica anche a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video, li diffonde a sua volta per provocare un danno agli interessati. La condotta può essere commessa da chiunque diffonde, dopo averli realizzati o sottratti, senza il consenso delle persone interessate, immagini o video sessualmente espliciti, destinati a rimanere privati. La fattispecie è aggravata se i fatti sono commessi nell’ambito di una relazione affettiva, anche cessata, ovvero mediante l’impiego di strumenti informatici. 
  2. Deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, cd “sfregio”. Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso è punito con la reclusione da otto a quattordici anni. La condanna ovvero l’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno (sarà inoltre più difficile ottenere benefici come l’assegnazione di lavoro all’esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione). Se lo sfregio causa la morte del danneggiato, la pena è l’ergastolo. 
  3. Costrizione o induzione al matrimonio: è un nuovo reato punito con la reclusione da uno a cinque anni. La fattispecie è aggravata quando esso è commesso a danno di minori e si procede anche quando il fatto è commesso all’estero da o in danno di un cittadino italiano o di uno straniero residente in Italia.
  4. La violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, viene sanzionata con la detenzione da sei mesi a tre anni.
  5. Delitto di costrizione o induzione al matrimonio: è un delitto che punisce  con la reclusione da uno a 5 anni chi, con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre vincolo di natura personale o un'unione civile, approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona. Il reato è  punito anche quando il fatto è commesso all'estero da un cittadino italiano o da straniero residente in Italia. La pena è aumentata se i fatti sono commessi ai danni di un minore di 18 anni;  é aumentata da 2 a 7 anni se riguarda un minore sotto i 14. 
  6. Stalking: la pena detentiva passa dai 6 mesi a 5 anni nel minimo; e da un anno a 6 anni e 6 mesi nel massimo.
  7. Violenza sessuale: è punita con la reclusione da 6 a12 anni. Inoltre, nel caso di atti sessuali con minori di 14 anni ai quali è stato consegnato o anche solo promesso, denaro o altra utilità, la violenza diventa aggravata.  In caso di violenza su un minore di dieci anni, la pena  va da 12 anni fino a un massimo di 24 anni di reclusione. La violenza sessuale di gruppo viene invece punita con la reclusione da  otto e 14 anni .
  8. Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi, è punito con la reclusione da  tre e sette anni; se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da 4 a 9 anni; se deriva una lesione gravissima, la reclusione va da 7 a 15 anni. In caso di morte la reclusione  è raddoppiata  da 12 a 24 anni. La fattispecie viene ulteriormente aggravata della metà quando il delitto di maltrattamenti è commesso in presenza o in danno di minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità.
  9. E’ introdotto anche l’omicidio  aggravato dalle relazioni personali, che è punito con l'ergastolo anche in caso di relazione affettiva senza stabile convivenza o di stabile convivenza non connotata da relazione affettiva.

Nel caso di condanna per reati sessuali, la sospensione condizionale della pena è subordinata alla partecipazione a percorsi di recupero, organizzati ad hoc da enti o associazioni che si occupano di assistenza psicologica, prevenzione, e recupero di soggetti condannati per reati sessuali.

Via Rocca Sinibalda 10 - 00199 Roma mail : Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Pec: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | Copyright 2015 Studio Legale Stefania Zarba Meli | Tutti i diritti riservati | P.IVA 07256481008
Web design: Visual.it