Il palpeggiamento può integrare il reato di violenza sessuale

Con la sentenza n. 31737 del 12 novembre u.s. la III Sezione della Cassazione Penale ha sancito il principio che anche la pratica del palpeggiamento integra reato sessuale.

Con la sentenza n. 31737 del 12 novembre u.s. la III Sezione della Cassazione Penale ha sancito il principio che anche la pratica del palpeggiamento integra reato sessuale. Per la Corte, affinchè si possa ritenere che si è consumato il reato di violenza sessuale, è sufficiente che il colpevole abbia raggiunto le parti intime della vittima (zone genitali o comunque erogene), essendo indifferente che il contatto corporeo sia stato breve e che la persona offesa sia riuscita a sottrarsi all'azione dell'aggressore. 

Per potersi integrare il citato reato (violenza sessuale), al di là della sopraffazione fisica della vittima, appare rilevante anche la modalità con la quale si opera la violenza stessa. In particolare è importante che la condotta criminosa venga posta in essere in maniera “insidiosamente” rapida al fine di “sorprenderla”. Ciò soprattutto al fine di non offrirle la possibilità di difendersi. 

Si fa presente che per la nostra legge affinchè si possa parlare di violenza sessuale è necessario che la condotta  dell’autore, sul piano oggettivo, riguardi il compimento un "atto sessuale" e sia finalizzata a soddisfare la sua concupiscenza, oppure sia diretta ad invadere e compromettere la libertà sessuale della vittima. Sotto il profilo soggettivo invece, il reato consiste nella coscienza e volontà di compiere un atto invasivo e lesivo della libertà sessuale di una persona non consenziente, non essendo importante che la condotta illecita possa essere idonea a provocare nell’agente, stimolo sessuale o piacere. Ciò che appare rilevante è solamente che l’aggressore sia consapevole della natura sessuale del proprio atto volontario. 

Ciò premesso secondo la Suprema Corte il palpeggiamento può integrare il reato di violenza sessuale, in quantoL'elemento della violenza può estrinsecarsi, nel reato di violenza sessuale, oltre che in una sopraffazione fisica, anche nel compimento insidiosamente rapido dell'azione criminosa tale da sorprendere la vittima e da superare la sua contraria volontà, così ponendola nell'impossibilità di difendersi”.

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