TRATTAMENTO PSICOLOGICO VITTIME DI REATO

Prima di entrare nel vivo del tema da trattare, ovvero della sua assistenza psicologica, dobbiamo aver chiaro chi sia la cd. vittima di reato. L’ONU all’interno della risoluzione n. 40/34 del 29.10.1985 fornisce la seguente definizione : “"la parola 'vittima' indica quelle persone che, sia singolarmente che collettivamente, abbiano subito dei danni, ivi compreso il ferimento sia fisico che mentale, la sofferenza emotiva, la perdita economica o l’indebolimento sostanziale dei loro diritti fondamentali, attraverso atti o omissioni che violano le leggi contro il crimine, in vigore negli Stati membri, ivi comprese quelle leggi che proscrivono l’abuso criminale di potere"

Prima di entrare nel vivo del tema da trattare, ovvero della sua assistenza psicologica, dobbiamo aver chiaro chi sia la cd. vittima di reato. L’ONU all’interno della risoluzione n. 40/34 del 29.10.1985 fornisce la seguente definizione : “"la parola 'vittima' indica quelle persone che, sia singolarmente che collettivamente, abbiano subito dei danni, ivi compreso il ferimento sia fisico che mentale, la sofferenza emotiva, la perdita economica o l’indebolimento sostanziale dei loro diritti fondamentali, attraverso atti o omissioni che violano le leggi contro il crimine, in vigore negli Stati membri, ivi comprese quelle leggi che proscrivono l’abuso criminale di potere".

Purtroppo chi ha subito traumi a seguito di soprusi o soverchierie, riporta delle conseguenze di vario genere e gravità, che incidono sul proprio vissuto, pertanto è necessario valutare l’entità dei danni patiti ed i rischi (ad essi collegabili) dal punto di vista psicopatologico. Naturalmente non tutti i reati comportano conseguenze psicologiche importanti, ma solo quelli che sono stati perpetrati con violenza o minaccia (aggressioni, rapine, violenza sessuale, domestica, ecc.). Spesso questi ultimi fatti criminosi provocano nelle vittime, reazioni psicopatologiche intense, stress particolarmente debilitanti e nei casi più gravi, dei veri e propri traumi DPTS (disturbo post-traumatico da stress). Tali fatti  traumatici consisterebbero nell’"esposizione a morte reale o minaccia di morte, lesioni gravi o violenza sessuale", avvenuta mediante un’esperienza diretta o indiretta (ascoltando la testimonianza dell'evento da parte di altri), oppure venendo a conoscenza di un evento traumatico violento o accidentale accaduto ad un membro della famiglia o ad un amico stretto. Anche l’esposizione ripetuta o estrema a dettagli crudi dell’evento traumatico rende diagnosticabile il DPTS, come ad esempio succede "ai primi soccorritori che raccolgono resti umani o agli agenti di polizia ripetutamente esposti a dettagli di abusi su minori". 

Dall’analisi fenomenologica di Fischer e Wertz è emerso che la vittima affronta "la rottura della propria quotidianità, vivendo shock ed incredulità, rabbia e desiderio di vendetta nei confronti dei responsabili…….continuando a rivivere il trauma attraverso l'immaginazione, rimanendo "vigile e sospettosa nei confronti degli altri……” rimanendo sempre incastrata nel ruolo della vittima, "percependo se stessa impotente, gli altri come predatori e la comunità come un soggetto non in grado di proteggerla". 

Come far recuperare alla vittima il senso dell'indipendenza, della sicurezza e dell'ordine ? Spesso gli sforzi personali sono insufficienti, occorrono altri fattori, come l’ambiente e le singole persone attorno alla vittima stessa, per poter riuscire a dare un senso alla esperienza stressante ed evitare di sprofondare nell’isolamento e nella rassegnazione. Alcuni studiosi hanno individuato che i soggetti traumatizzati, sperimentano tutti alcune fasi comuni.

Dapprima sopravviene la “fase dell'impatto-disorganizzazione" accompagnata da : una sorta di addormentamento, disorientamento insieme a negazione, incredulità e sentimenti di solitudine, depressione, vulnerabilità e senso di impotenza. Inoltre è presente ansia, con disturbi del sonno con incubi e possibile aggravamento di problemi medici preesistenti. Tale quadro può diminuire con il trascorrere del tempo, ma se non viene disposto un trattamento o non è disponibile un sostegno, tali sensazioni possono cronicizzarsi”.

Poi compare la “fase del rifiutoin cui la vittima sperimenta oscillazioni nelle emozioni esperite, che vanno dalla rabbia alla paura, dalla tristezza all'euforia e dall'autocommiserazione all'auto-colpevolizzazione.

Da ultimo la “fase della riorganizzazione", ovvero se la vittima è in grado di affrontare e risolvere il trauma, la mortificazione imposta con la violenza può convertirsi in un momento importante di evoluzione personale. Purtroppo, molto spesso questo non avviene ed i soggetti violati rimangono ostaggio dei loro vissuti traumatici, con effetti negativi sulla qualità della vita, sul funzionamento sociale, lavorativo ed interpersonale, sulla soddisfazione, sul benessere e sulla condizione socio-economica. Alla luce di ciò, appare necessario disporre “degli interventi psicologici volti a “tamponare” la ferita del trauma, sostenendo la vittima nel processo di recupero e minimizzando i rischi di sequele psicopatologiche importanti come il DPTS”.

 

Le normative internazionali dell’ONU e dell’Unione Europea, hanno avuto – ed hanno -, un ruolo determinante in relazione alla assistenza psicologica per le vittime di reato, poiché stanno da tempo svolgendo una opera di sensibilizzazione e sollecitazione nei confronti dei legislatori degli Stati membri. La "dichiarazione sui principi fondamentali di giustizia relativi alle vittime della criminalità e alle vittime dell’abuso di potere” fa riferimento  - all’art. 14 -, alla assistenza psicologica, statuendo che : "le vittime dovranno ricevere la necessaria assistenza materiale, medica, psicologica e sociale attraverso i mezzi governativi, di volontariato, comunitari e indigeni”. Negli anni ’80 uno dei primi atti europei in materia è la direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio che ha istituito norme in materia di diritti, assistenza e protezione alle vittime di reato. Successivamente è intervenuta la Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power. Consultato il 20-6-2017 in http://www.un.org/documents/ga/res/40/a40r034.htm4 Parlamento europeo e Consiglio (2012). Direttiva 2012/29/EU del 25 ottobre 2012. Consultato il 25 62017inhttp://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:31:0057:0073:IT:PDF.

Dette direttive suggeriscono che : 

  • i servizi di assistenza specialistica dovrebbero basarsi su un approccio integrato e mirato che tenga conto, in particolare, delle esigenze specifiche delle vittime, della gravità del danno subito a seguito del reato, nonché del rapporto tra vittime, autori dei reato, minori e loro ambiente sociale allargato. Uno dei principali compiti di tali servizi e del loro personale, che svolgono un ruolo importante nell'assistere la vittima affinché si ristabilisca e superi il potenziale danno o trauma subito a seguito del reato, dovrebbe consistere nell'informare le vittime dei diritti previsti dalla presente direttiva cosicché le stesse possano assumere decisioni in un ambiente in grado di assicurare loro sostegno e di trattarle con dignità e in modo rispettoso e sensibile 
  • le tipologie di assistenza che è necessario fornire all'interno dei cennati servizi, sono : l'assistenza psicologica, la fornitura di alloggi o sistemazioni sicure, assistenza medica immediata, rinvio ad esame medico e forense a fini di prova in caso di stupro o aggressione sessuale, assistenza psicologica a breve e lungo termine, trattamento del trauma, consulenza legale, patrocinio legale e servizi specifici per i minori che sono vittime dirette o indirette di reati”. 
  • Sempre con riguardo alla '"Assistenza prestata dai servizi di assistenza alle vittime", si specifica : “la necessità di fornire il sostegno emotivo e, ove disponibile, psicologico. 

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